deposito dell’atto di trust estero


 

Not. Giuseppe Grasso, Note

 

Secondo gli ordinamenti giuridici anglo-americani il trust consiste in un rapporto fiduciario, in virtù del quale un soggetto di fiducia, il trustee, gestisce un patrimonio per  uno scopo prefissato.

 

La terminologia in lingua italiana corrisponde alla seguente:

Trust = affidamento;

Settlor = disponente;

Trustee = fiduciario;

Protector = garante;

Beneficiary = beneficiario.

 

Nel nostro ordinamento di diritto civile questi scopi venivano raggiunti sino a poco tempo fa attraverso la creazione di fondazioni o i negozi di mandato, ma non con i medesimi risultati del trust e con una serie di inconvenienti che questo istituto non ha, malgrado ben due convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, quella di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e quella di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale degli stati aderenti, avessero già introdotto disposizioni che ai trusts facevano riferimento.

 

Con la Convenzione dell’Aja del 1°-7-1985 sulla legge regolatrice dei trusts, ratificata con legge 16-10-1989, 364, entrata in vigore il 1°-1-1992, finalmente viene riconosciuto il trust in tutti gli stati contraenti, qualora esso sia costituito in conformità ad una legge che lo preveda, anche se di uno Stato non contraente (art. 11, co. 1), salvo che gli Stati contraenti non si riservino il diritto di farlo regolare dalla legge di uno Stato contraente (art. 21): possibilità di riserva peraltro non utilizzata in Italia.

 

Secondo la poco felice definizione datane dall’art. 2 “per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente -con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.

 

La predetta definizione si leggerebbe meglio in lingua italiana sintatticamente più corretta se alle parole “qualora dei beni siano” venissero sostituite le parole “aventi per oggetto la gestione di beni”

 

L’art. 2 al secondo comma fornisce anche le seguenti caratteristiche del trust:

 

-          i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

-          i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di altra persona per conto del trustee;

-          il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

 

Si possono individuare dalla sopra indicata definizione cinque elementi che contraddistinguono il trust:

 

La segregazione dei beni, e cioè la non confusione dei beni del trust con quelli del trustee;

 

Il trasferimento dei beni al trustee;

 

L’affidamento dei beni, e cioè la perdita di ogni facoltà del disponente sui beni trasferiti;

 

La fiducia sull’esercizio dei diritti spettanti al trustee;

 

Lo scopo del trust, che può o meno riguardare soggetti beneficiari.

 

A norma dell’art. 8, il contenuto sostanziale del trust e la capacità di essere trustee sono disciplinati dalla legge regolatrice designata ai sensi degli artt. 6 e 7; la capacità degli altri soggetti è regolata dalla legge dello Stato a cui appartengono a norma degli artt. 20 e 23 L. n.218/1995.

 

Relativamente alla forma, l’art. 3 ammette al riconoscimento solo i trust provati per iscritto: ai fini del deposito in Archivio  e della trascrizione, la forma deve essere almeno quella autenticata.